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Accesso civico

Diritto di accesso previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

Accesso Civico Semplice

Consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali nel caso in cui sia stata omessa.

La richiesta di accesso civico può essere presentata via mail all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) urp@santannapisa.it con l'indicazione dei dati, documenti o informazioni  oggetto di pubblicazione obbligatoria che non siano stati pubblicati. Il Responsabile della trasmissione dei dati pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica  al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Accesso Civico Generalizzato (Foia)

Prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti al diritto di accesso  relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc.).

Per presentare una richiesta di accesso generalizzato è disponibile un modulo da compilare e firmare. La richiesta può essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) urp@santannapisa.it inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia documento di identità telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria.


Tutela dell'Accesso civico

È ammesso riesame mediante richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (direttoregenerale@santannapisa.it), che, nel termine di 20 giorni, decide con provvedimento motivato. L’istanza di riesame può essere presentata:

  • dal richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il suddetto termine di trenta giorni;
  • dal controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la sua opposizione.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.